Art. 3.
(Tutela della risorse genetiche).

      1. La titolarità delle risorse genetiche autoctone concernenti specie, razze, varietà, cultivar ed ecotipi vegetali ed animali, sviluppate in ambito locale, utilizzate da almeno venticinque anni e caratterizzanti in maniera univoca i prodotti appartenenti al patrimonio agroalimentare tradizionale, appartiene alle comunità locali,

 

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rappresentate dai comuni, singoli o associati, nel cui territorio si svolgono le attività di produzione.
      2. È vietato sottoporre a brevetto il genoma o parte del genoma delle risorse genetiche autoctone di cui al comma 1, senza la preventiva autorizzazione delle comunità locali che ne sono titolari, espressa previa consultazione dei soggetti rappresentanti dei produttori.
      3. Al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo gli elenchi regionali dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, devono evidenziare l'eventuale legame dei prodotti iscritti con le risorse genetiche autoctone di cui al comma 1 del presente articolo.
      4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano che i disciplinari dei prodotti a DOP e a IGP, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, assicurino prioritariamente la conservazione delle risorse genetiche autoctone di cui al comma 1, delle metodiche tradizionali di lavorazione e della qualità delle materie prime impiegate.
      5. Non è consentito l'utilizzo delle DOP e delle IGP di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, e del marchio di riconoscimento di cui all'articolo 5 della presente legge, in caso di impiego in qualunque fase del ciclo produttivo di organismi geneticamente modificati o di loro derivati.